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18 giugno 2020

Oggi l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pubblicato sul proprio sito internet un’informativa pubblica circa le cancellazioni dei voli da e per le destinazioni dell’Unione Europea, per i paesi dell’area Schengen e per il Regno Unito.

In particolare, l’Ente riferisce di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di passeggeri aerei i cui voli per le destinazioni europee, programmati dopo il 3 giugno 2020, sono stati cancellati dalle compagnie aeree invocandola circostanza dell’emergenza Covid-19. Secondo l’ENAC, la cancellazione di questi voli, salvo casi particolari, non può essere imputabile alle restrizioni imposte dagli Stati europei per l’emergenza sanitaria del COVID-19 in quanto a partire dal 3 giugno 2020 è stata ripristinata la libertà di movimento in Europa.

Pertanto, per l’ENAC le compagnie aeree devono rimborsare il biglietto ai passeggeri il cui volo era programmato in partenza dal 3 giugno 2020 e la cui tratta era compresa nell’area europea. Ciò ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento CE 261/04.

Dunque, per l’ENAC per questi voli non può essere applicato dalle compagnie aeree l’articolo 88 bis del Decreto Cura Italia, Legge 27 del 24 aprile 2020.

In questo modo l’ENAC si esprime in favore dei passeggeri aerei seguendo la scia dell’Antitrust e della Commissione Europea.

L’ENAC aggiunge che non mancherà di sanzionare le compagnie aeree che non osserveranno queste indicazioni.

Comunicato stampa 31/2020 ENAC

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