Il tuo volo è stato cancellato? Ottieni il rimborso!

In caso di cancellazione del volo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE 261/04, la compagnia aerea ha l’obbligo di fornire al passeggero la scelta tra:

  • il rimborso del biglietto;
  • la riprotezione ossia l’imbarco su un volo alternativo che trasporti il passeggero verso la destinazione finale del suo viaggio, con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.

Il passeggero in caso di cancellazione, inoltre, ha diritto alla COMPENSAZIONE PECUNIARIA il cui valore varia dai 250 ai 600 euro in considerazione della lunghezza della tratta del suo volo. La compensazione pecuniaria non è dovuta se la cancellazione viene comunicata al passeggero almeno 14 giorni prima della data di partenza.