5
gennaio
2022

Fino al 31 gennaio 2022 per poter rientrare in Italia dall’estero bisogna seguire le regole dettate nell’Ordinanza 22 ottobre 2021 e nell’Ordinanza 14 dicembre 2021

In particolare, le predette ordinanze prevedono:

  • chi rientra da uno dei paesi di cui all’elenco C (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse
    isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) deve presentare alla compagnia aerea al momento dell’imbarco i seguenti documenti: PLF, ossia modulo attestante la localizzazione del passeggero; certificazione verde (green pass) covid 19; risultato di test molecolare effettuato non più di 48 ore prima dell’ingresso in Italia o test antigenico effettuato non più di 24 ore prima dell’ingresso in Italia. In assenza della predetta certificazione verde, salvo l’obbligo di presentare comunque il risultato di un tampone, il passeggero ha l’obbligo dell’isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel PLF e deve sottoporsi a tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo;
  • chi rientra da uno dei paesi di cui all’elenco D (Argentina, Arabia Saudita, Australia,  Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea,  Stati Uniti d’America,  Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao) deve presentare alla compagnia aerea al momento dell’imbarco i seguenti documenti: PLF, ossia modulo attestante la localizzazione del passeggero; certificazione verde (green pass) di completamento del ciclo vaccinale o di avvenuta guarigione; risultato di tampone molecolare effettuato non più di 72 ore prima rispetto alla data dell’ingresso in Italia o tampone antigenico effettuato non più di 24 ore prima rispetto alla data dell’ingresso in Italia. In assenza del green pass, salvo l’obbligo di sottoporsi comunque a tampone, il passeggero ha l’obbligo dell’isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel PLF e deve sottoporsi a tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo;
  • chi rientra da uno dei paesi di cui all’elenco E, ossia da uno dei Paesi non indicati negli elenchi di cui sopra, è consentito soltanto alle condizioni indicate nelle predette ordinanze. Ad esempio, può rientrare chi è cittadino dell’Unione Euopea oppure è cittadino di Stato terzo e rientra in Italia per esigenze di salute, lavorative o di studio. Questi passeggeri devono presentare all’atto dell’imbarco i seguenti documenti: PLF, ossia modulo attestante la localizzazione del passeggero; risultato di tampone molecolare effettuato non più di 72 ore prima rispetto alla data dell’ingresso in Italia o tampone antigenico effettuato non più di 24 ore prima rispetto alla data dell’ingresso in Italia. Inoltre, hanno l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel PLF ed effettuare tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo.

Per conoscere i tuoi diritti di passeggero aereo in caso di negato imbarco scrivi a info@volorimborsato.it o compila il form di contatto sul sito www.volorimborsato.it

*Photo by Lukas on Unsplash