7
luglio
2020

“La crisi di liquidità dovuta alla pandemia non può giustificare la soppressione
del diritto di scelta del consumatore tra il rimborso monetario e forme di indennizzo
alternativo, ma richiede piuttosto che tale diritto sia esercitato tramite modalità che
evitino l’aggravamento di tale crisi”.

Queste le parole riportate dell’Autorità garante sul proprio bollettino settimanale di oggi 7 luglio 2020. In particolare, esse sono contenute nella segnalazione che l’Autorità ha inoltrato al Governo in relazione ad alcune norme contenute nel “decreto Rilancio” che sarebbero in contrasto con la normativa europea posta a  tutela del consumatore.

L’Antitrust ribadendo ciò che aveva già riferito in merito alle cancellazioni dei voli per Covid-19, afferma che al consumatore deve essere data la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto e il voucher.

L’offerta del voucher vincolante è in contrasto con la normativa europea. Infatti, il consumatore potrebbe non essere più interessato all’evento rinviato o a partecipare ad uno spettacolo rinviato ed è dunque suo diritto ottenere il rimborso del biglietto. Se invece richiede il voucher deve avere la possibilità di ottenere in qualsiasi istante il rimborso del biglietto qualora non più interessato all’utilizzo del buono.

La segnalazione dell’Antitrust si inserisce nell’alveo della Commissione Europea che in diverse occasioni ha avuto modo di evidenziare come la normativa italiana emergenziale determini uno squilibrio in favore del professionista – azienda e in danno del consumatore. Tant’è che in data 2 luglio 2020 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

Vi terremo aggiornati in merito ad eventuali sviluppi e cambiamenti delle norme del decreto Rilancio in sede di conversione in accoglimento della segnalazione dell’Antitrust.

Segnalazione Antitrust

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