16
giugno
2020

Compensazione pecuniaria per i disservizi patiti sia sul volo originario che su quello alternativo.

Con sentenza del 12 marzo 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un’ulteriore interpretazione delle norme del Regolamento CE 261/04 che tutela i passeggeri aerei in caso di volo in ritardo o cancellato.

In particolare, i Giudici sono stati chiamati a decidere circa il caso di alcuni passeggeri che avevano acquistato presso una compagnia aerea finlandese un volo da Helsinki a Singapore.

Tale volo a causa di un problema tecnico all’aereo veniva cancellato e i passeggeri venivano “riprotetti” su due voli alternativi in coincidenza da Helsinki a Chongqing  e da Chongqing a Singapore. Purtroppo, il volo da Helsinki a Chongqing subiva un ritardo per guasto tecnico all’aereo e i passeggeri giungevano a Singapore con un ritardo di oltre 3 ore.

Alla luce di tali disservizi, i passeggeri chiedevano alla compagnia aerea la compensazione di 600 euro per il volo originario cancellato e la compensazione di 600 euro per il volo alternativo in ritardo.

La compagnia aerea si opponeva ritenendo che ai sensi del Regolamento CE 261/04 la compensazione spettava esclusivamente per il volo originario cancellato.

A questo punto i passeggeri hanno interpellato il Tribunale di Helsinki e, dopo il rigetto della loro domanda, la Corte di Appello di Helsinki, la quale ha demandato la questione alla Corte di Giustizia.

Quest’ultima ha stabilito in merito: che la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/04 spetta al passeggero sia per il volo originario cancellato sia per il volo di riprotezione che è stato operato con un ritardo oltre le 3 ore dalla medesima compagnia aerea che ha cancellato il volo originario.

In questo modo i Giudici europei hanno allargato le maglie della protezione dei diritti dei passeggeri aerei.

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