29
giugno
2020

Spesso si rivolgono a noi passeggeri aerei che si sono visti negare la compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE 261/04, per il loro volo cancellato o in ritardo.

La motivazione principale di tale diniego è circostanza eccezionale.

Che cosa è una circostanza eccezionale?

Secondo la sentenza Wallentin-Herman del 2007 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, una circostanza è eccezionale quando per la sua natura od origine non riguarda il normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e va oltre il suo effettivo controllo.

Nel corso degli anni, da quanto è entrato in vigore il Regolamento, la Corte di Giustizia è stata chiamata diverse volte nel valutare se una determinata circostanza addotta dal vettore aereo potesse essere definita come “eccezionale”.

Ebbene, premesso che il Regolamento nei considerando già fa riferimento ad alcune circostanze come il maltempo e lo sciopero, e senza voler riportare le singole sentenze, possiamo dire che sommariamente sono state definite dalla Corte le seguenti fattispecie come eccezionali:

  1. calamità naturali che rendono impossibile effettuare il volo in sicurezza;
  2. problemi tecnici non inerenti al normale esercizio dell’aeromobile, quali ad esempio un difetto di fabbricazione nascosto;
  3. atti di terrorismo e di sabotaggio;
  4. emergenze sanitarie, come quella del Covid-19;
  5. chiusura dello spazio aereo;
  6. sciopero del personale dell’aeroporto o del fornitore dei servizi aerei.

Se si verifica una delle circostanze eccezionali predette, la compagnia è esente dal pagamento della compensazione pecuniaria. In ogni caso, comunque, la compagnia non può semplicemente opporsi al pagamento, ma deve anche dimostrare la circostanza addotta.

Il passeggero dal canto suo deve solo limitarsi a dimostrare che aveva acquistato un biglietto sul volo e che lo stesso è stato cancellato o operato in ritardo, così come previsto da due sentenze della Corte di Cassazione del 2018.

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La redazione giuridica.

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