30
luglio
2020

La distruzione del bagaglio durante un volo o in aeroporto è una situazione non infrequente. Ma chi paga per tale danno?

L’articolo 17 della Convenzione di Montreal del 1999 prevede che il responsabile per la distruzione del bagaglio è il vettore aereo. In particolare, tale responsabilità è invocabile se il danno si è verificato a bordo dell’aereo o durante il periodo in cui il vettore aveva in custodia il bagaglio.

Dunque, il passeggero può agire nei confronti del vettore aereo se al momento del ritiro del bagaglio si accorge che tale bene presenta danni o comunque risultino danneggiate le cose presenti al suo interno.

Il passeggero che si accorge del danno al proprio bagaglio deve immediatamente recarsi al banco della compagnia per sporgere denuncia di danneggiamento, il cosiddetto P.I.R. (Property Irregularity Report). La compagnia valuterà l’entità del danno e procederà a formulare proposta di risarcimento. Se tale offerta non soddisfa le pretese del passeggero, questi può formulare una controproposta ed eventualmente ricorrere alle vie legali per far valere le proprie ragioni creditorie.

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